Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti - Art. 9 del D.L. 20-6-2017 n. 91

  • lunedì 26 giugno 2017
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In una norma per il Mezzogiorno la modifica dell'allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006!

L’art. 9, D.L. 20 giugno 2017, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” modifica, a partire dal 21 giugno 2017, l’Allegato D, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, stabilendo che “I  numeri  da  1  a  7  della  parte  premessa  all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152 sono sostituiti  dal  seguente:  «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014”.

E' stata quindi finalmente e formalmente riconosciuta la prevalenza delle norme comunitarie contenute nella Decisione 2014/955/CE e del Reg. (UE) n. 1357/2014.

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