Sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono state pubblicate alcune nuove disposizioni:
- La Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 2 luglio 2026, n. 4 recante: “Chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9” (abrogata dalla Circolare n. 6/2026). Con questa circolare il Comitato chiarisce, da un lato, quali sono le attività (sia dirette che indirette) soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti) e che, di conseguenza, concorrono a determinare le classi di iscrizione della stessa categoria basate sugli importi dei lavori di bonifica cantierabili, e dall’altro quali sono invece le attività da considerarsi escluse da tale obbligo. Vengono, inoltre, precisati i criteri per la determinazione dell’importo dei valori cantierabili rispetto alla classe d’iscrizione: il limite dell’importo della classe rappresenta l’ammontare economico massimo degli interventi che l’impresa può avere in esecuzione contemporaneamente ed effettivamente, sia che si riferisca ad un singolo progetto sia alla somma di più progetti distinti.
- La Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 8 luglio 2026, n. 6 recante: "Errata corrige Circolare n. 4/2026 “Chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9” che sostituisce il riferimento normativo relativo all’attività di analisi di rischio sanitario e ambientale, una delle attività per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione nella categoria 9, originariamente contenuto nella Circolare n. 4 del 2 luglio 2026, da considerarsi pertanto abrogata.
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La Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 2 luglio 2026, n. 5 recante: “Non ostatività ai fini dell’iscrizione all’Albo della sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art.444 comma 2 del c.p.p” la quale chiarisce che a seguito del D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è più equiparabile a una sentenza di condanna ai fini civili, disciplinari, tributari e amministrativi. Di conseguenza, in assenza di pene accessorie, tale sentenza non costituisce più causa ostativa all'iscrizione all'Albo o al suo mantenimento.
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La Deliberazione del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 1° luglio 2026, n. 3 recante: “Abrogazione della deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 e modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, per aggiornamento della Tabella D2 alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 e del Regolamento (UE) 2025/40”. La delibera regola gli adeguamenti dovuti alle nuove norme sugli imballaggi (Regolamento Ue 2025/40) e sui Centri di raccolta (DM 26 marzo 2026).
A seguito del dell’indicazione contenuta nel regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024, viene abrogata, a partire dal 12 agosto 2026, la delibera 3/2025 che consentiva la raccolta e il trasporto delle capsule di caffè o altri infusi esausti con codice EER 20 01 99 (codice non più valido dal 12 agosto 2026).
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Ministeriale del 26 marzo 2026 alla disciplina dei centri di raccolta comunali, ai rifiuti costituiti da gruppi cartuccia esauriti sono stati attribuiti i codici i codici EER 16 02 16 - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 e 16 02 15* - componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso, eliminando il codice EER 20 03 99 - cartucce toner esaurite.
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